Riscossione delle entrate degli enti locali

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Le entrate degli enti locali sono riscosse:

  • o su base volontaria e cioè con versamento spontaneo del contribuente
  • o su base coattiva che può essere attuata sia mediante strumenti pubblici sia mediante strumenti di natura «privatistica».

I Comuni hanno tre modalità di riscossione coattiva, nessuna delle quali esclude l’altra, potendo essere utilizzate alternativamente:

  1. riscossione coattiva tramite ruolo, di cui al Dpr n. 602/1973;
  2. riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al Rd n. 639 del 1910;
  3. riscossione coattiva tramite gli ordinari mezzi giudiziari  (Cass. Sez. Un. n. 20137/2006); con la legge di bilancio 2020 è stata potenziata l’attività di riscossione deli Enti Locali prevedendo il ricorso all’istituto dell’accertamento esecutivo avente natura di titolo esecutivo.

 

La normativa di riferimento è:

  • Art.36, comma 2, del D.L.248/1997
  • Art.7, comma 2, del D.L.70/2011
  • Art.4 del D.L.209/2002

ART.36, COMMA 2, DEL D.L.248/1997

La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua ad essere effettuata con:

  1. la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Concessionari della Riscossione).
  2. la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

ART. 7 COMMA 2, D.L. 70/2011

I Comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie:

  • sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

D:L. 209/2002- ART .4

2-sexies. I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati «concessionari», procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

  • Pertanto nel caso in cui gli Enti Locali affidino la riscossione coattiva ai Concessionari della Riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , dovranno emettere l’ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e non potranno avvalersi della procedura mediante «ruoli».
  • Successivamente la procedura di riscossione attuata dal Concessionario dovrà seguire le regole del D.P.R. 602/1973 in quanto compatibili ( in sostanza le medesime disposizioni previste per la riscossione delle entrate erariali applicate dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione).

DPR 602/73 – TITOLO II –ART.45-86

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

  • Art. 45 (Riscossione coattiva)
    Art. 46 (Delega ad altro concessionario)
    Art. 47 (Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche)
  • Art. 47-bis (Gratuità di altre attività e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili)
  • Art. 48 (Tasse e diritti per atti giudiziari)
  • Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni)

Capo II

ESPROPRIAZIONE FORZATA

Sezione I

Disposizioni generali

  • Art. 49 (Espropriazione forzata)
  • Art. 50 (Termine per l'inizio dell'esecuzione)
  • Art. 51 (Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi già iniziati)
  • Art. 52 (Procedimento di vendita)
  • Art. 53 (Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione)
  • Art. 54 (Intervento dei creditori)
  • Art. 55 (Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati)
  • Art. 56 (Deposito degli atti e del prezzo)
  • Art. 57 (Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi)
  • Art. 58 (Opposizione di terzi)
  • Art. 59 (Risarcimento dei danni)
  • Art. 60 (Sospensione dell'esecuzione)
  • Art. 61 (Estinzione del procedimento per pagamento del debito)

Sezione II

Disposizioni particolari in materia di espropriazione mobiliare

  • Art. 62 (Disposizioni particolari sui beni pignorabili)
  • Art. 63 (Astensione dal pignoramento)
  • Art. 64 (Custodia dei beni pignorati)
  • Art. 65 (Notifica del verbale di pignoramento) Art. 66 (Avviso di vendita dei beni pignorati) Art. 67 (Incanto anticipato)
  • Art. 68 (Prezzo base del primo incanto)
  • Art. 69 (Secondo incanto)
  • Art. 70 (Beni invenduti)
  • Art. 71 (Intervento degli istituti vendite giudiziarie)

Sezione III

Disposizioni particolari in materia di espropriazione presso terzi

  • Art. 72 (Pignoramento di fitti o pigioni)
  • Art. 72-bis (Pignoramento dei crediti verso terzi)
  • Art. 72-ter (Limiti di pignorabilità)
  • Art. 73 (Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi) Art. 74 (Vendita e assegnazione dei crediti pignorati)
  • Art. 75 (Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni)
  • Art. 75-bis (Dichiarazione stragiudiziale del terzo)

Sezione IV

Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare

  • Art. 76 (Espropriazione immobiliare)
  • Art. 77 (Iscrizione di ipoteca)
  • Art. 78 (Avviso di vendita)
  • Art. 79 (Prezzo base e cauzione)
  • Art. 80 (Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita)
  • Art. 81 (Secondo e terzo incanto)
  • Art. 82 (Versamento del prezzo)
  • Art. 83 (Progetto di distribuzione)
  • Art. 84 (Distribuzione della somma ricavata)
  • Art. 85 (Assegnazione dell'immobile allo Stato)

Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE DI BENI MOBILI REGISTRATI

  • Art. 86 (Fermo di beni mobili registrati)

 

RISPOSTA TELEFISCO

Durante «Telefisco» del 30.01.2020 è stato chiarito che le nuove disposizioni sugli accertamenti esecutivi demandate agli Enti Locali non riguardano le contravvenzioni stradali.

INGIUNZIONE FISCALE

  • La normativa di riferimento è il R.D. 14 aprile 1910 n. 639 (testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici) ed è applicabile per la riscossione coattiva di tutte le entrate dei Comuni/Provincia, e non solo per quelle di natura tributaria 
  • Sul punto Cassazione SS.UU. 10958/2005 (che contiene anche un’analisi della disciplina della riscossione coattiva) «l'ingiunzione svolge la stessa funzione che svolge la cartella in quanto atto prodromico per l'esecuzione forzata.» 

COSA È L’INGIUNZIONE FISCALE O INGIUNZIONE DI PAGAMENTO?

  • Art. 2 del RD n.639/1910: «Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta»
  • Si tratta quindi di una sorta di decreto ingiuntivo emesso unilateralmente dall’ente creditore preordinato, in caso di mancato pagamento, all’espropriazione forzata dei beni del debitore.

INGIUNZIONE QUALE TITOLO ESECUTIVO

  • In generale l’azione esecutiva presuppone l’esistenza di un titolo esecutivo, definito dall’art. 474 c.p.c. Il titolo esecutivo assolve alla funzione sia di accertamento del credito che di prova della sua esistenza. In altre parole deve dimostrare che il credito ingiunto è certo, liquido ed esigibile.
  • L’ingiunzione di pagamento svolge anche la funzione di precetto (di cui all’art. 480 c.p.c.) che è l’intimazione ad adempiere all’obbligo risultante dal titolo esecutivo. È fase preliminare all’esecuzione forzata.
  • Cassazione n. 19669/2006 precisa quanto segue «Questa Corte ha più volte esattamente affermato che l'ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910, presuppone un credito che sorga da fatti oggettivi e sia liquidato su parametri normativi o amministrativi predeterminati che consentano, quando la somma pretesa sia esigibile, la immediata riscossione di essa con il detto atto ingiunzionale, costituente contestualmente precetto e titolo esecutivo (cfr. con la Cass. 15 giugno 2000, citata dalla sentenza impugnata, Casa. 25 agosto 2004 n. 16855 e 22 dicembre 1992 n. 13587)».

NATURA INGIUNZIONE

Quindi l’ingiunzione è un ATTO «particolare» potendosi definire come atto amministrativo (in quanto emanato dalla PA) che assolve sia alle funzioni di titolo esecutivo che di precetto, perché contiene l’avvertimento al debitore che in caso di mancato pagamento del debito ingiunto, che è certo (nella sua esistenza), liquido (determinato nel suo ammontare) ed esigibile (non sottoposto a condizione o termine), si procederà all’avvio dell’esecuzione forzata.

ELEMENTI ESSENZIALI DELL’INGIUNZIONE (R.D. 639/1910 E ART.7 STATUTO DEL CONTRIBUENTE)

L’ingiunzione deve contenere:

  • Le norme di riferimento.
  • L’indicazione del debitore.
  • La motivazione della pretesa di pagamento.
  • L’intimazione ad effettuare il pagamento.
  • Il termine di 30/60gg per il pagamento.
  • L’avvertenza, che in difetto, si procederà ad esecuzione forzata.
  • L’indicazione del responsabile del procedimento.
  • L’indicazione del soggetto di cui si chiede l’autotutela.
  • L’indicazione in merito all’impugnazione (soggetto-termine).
  • L’ufficio emittente e l’ufficio cui chiedere le informazioni.
  • Il visto di esecutorietà.
  • La sottoscrizione dell’atto.

I PRIVILEGI DELL’INGIUNZIONE

Il comma gg -quater dell’art. 7 comma 2 del d.l. 70/2011 “...i comuni effettuano la riscossione .... nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare”.

  • La maggior parte delle funzioni svolte dal giudice dell’esecuzione sono affidate all’ente che procede alla riscossione;
  • le funzioni demandate all’ufficiale giudiziario sono svolte dall’ufficiale della riscossione;
  • importanti agevolazioni sui tempi da seguire nel pignoramento;
  • Una procedura di espropriazione immobiliare più incisiva ed economica;
  • La possibilità di utilizzare lo strumento del fermo amministrativo e dell’ipoteca quale misura cautelare;
  • Pignoramento crediti diretti senza intervento dell’Autorità Giudiziaria.

In difetto di pagamento dell’ingiunzione, il Concessionario della Riscossione potrà avvalersi di

  • MISURE CAUTELARI: fermo amministrativo ed ipoteca.
  • MISURE ESECUTIVE: pignoramento mobiliare, immobiliare, di crediti e/o presso terzi.

TERMINI PER L’ESECUZIONE

  • Con l’ingiunzione di pagamento si concedono 30 giorni di tempo al trasgressore per pagare la sanzione;
  • Trascorsi il termine di cui sopra ed in difetto di pagamento l’ingiunzione diverrà esecutiva e potranno essere  attivate le azioni di recupero

IMPUGNAZIONE

  • Art. 3 RD 639/1910 - Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
  • Art. 32 del D.lgs. 150/2011 – ‘Dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici’
  1. Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione.
  2. È competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto.
  3. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

SANZIONI AMMINISTRATIVE STRADALI

AZIONE ESECUTIVA PER RECUPERO SANZIONI AMMINISTRATIVE STRADALI

ART.201 CODICE DELLA STRADA: Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale deve essere notificato entro novanta giorni dall’accertamento (o 360 giorni per i residenti all’estero), presso l’indirizzo dell’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, al coobbligato in solido, risultante dai pubblici registri alla data dell’accertamento.

RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE CON AFFIDAMENTO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

  • Trascorsi i termini previsti dal verbale di sanzione amministrativa notificata dal Comune ed in assenza di ricorso, questi emette l’ingiunzione di pagamento.
  • Trascorsi giorni 30 dalla notifica della ingiunzione ed in assenza di pagamento e/o impugnazione, e’ possibile procedere ad esecuzione forzata o all’applicazione di misure cautelari

PRESCRIZIONE E DECADENZA

  • Prescrizione: L’art.28 della legge 689/1981 dispone che il diritto di riscuotere le somme derivanti da sanzioni amministrative, quali le multe stradali, si prescrive in cinque anni
  • Decadenza: L’ingiunzione deve essere notificata «entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo».

MISURE CAUTELARI

  • FERMO AMMINISTRATIVO
  • IPOTECA

IL FERMO AMMINISTRATIVO

Art.86 DPR 602/1973- Fermo di beni mobili registrati

La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dal Concessionario con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.

L’iscrizione del fermo amministrativo produce i seguenti effetti:

  • Il veicolo soggetto a fermo non può circolare;
  • Nel caso in cui il veicolo sottoposto a fermo venga trovato a circolare, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall’art. 214 del D.Lgs. 285/92, da un minimo di euro 714 ad un massimo di euro 3.086;
  • In caso di sinistro verificatosi con il veicolo soggetto a fermo, la compagnia assicuratrice, a seconda delle condizioni contrattuali sottoscritte, potrà eventualmente esercitare il diritto di rivalsa sull'assicurato.
  • Il fermo del veicolo è inibito se il debitore o il coobbligato dimostrano, entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva, che il bene è strumentale all’esercizio dell’attività di impresa o della professione.
  • Parte della Giurisprudenza ritiene che l’iscrizione di fermo amministrativo sull’auto del debitore deve rispettare il principio di proporzionalità e l’obbligo di motivazione (CTP Torino 12.01.2012 n.9).
  • Altra parte della Giurisprudenza ritiene che «è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l’art.86 del DPR 602/1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito» (Corte d’Appello Genova 14.03.2019).

Casi affrontati dalla Giurisprudenza:

  • Veicolo in comproprietà: il fermo è inefficace e quindi illegittimo se uno dei comproprietari non è debitore;
  • Non può essere iscritto il fermo auto sull’auto di proprietà personale di un amministratore o di un socio di una societa’ per debiti di quest’ultima;
  • Possono essere iscritti sia fermi che ipoteche, purché sia rispettato il principio di proporzionalità tra i mezzi di garanzia attivati ed il credito da riscuotere;
  • Parte della Giurisprudenza ritiene che non può essere iscritto il fermo se è già stata avviata la fase di espropriazione immobiliare.
  • La cancellazione dell’iscrizione del fermo: è subordinata all’integrale pagamento del debito oltre agli interessi per ritardato pagamento ed alle ulteriori spese esecutive; viene effettuata a cura del contribuente presso il PRA, esibendo la revoca rilasciata dall’ente che ha iscritto il fermo (senza dover corrispondere ulteriori spese - art. 7 comma 2 gg-octies del D.L. 70/2011);
  • In caso di rateizzazione del debito, il pagamento della prima rata non cancella il fermo, ma determina l’impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo

L’IPOTECA

Art 77 D.P.R. 602/73:

  • 1. E’ possibile iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
  • 1-bis il Concessionario della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purchè l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro;
  • 2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Il Concessionario della Riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca.

IPOTECA ESATTORIALE E INGIUNZIONE

  • L’applicazione dell’ipoteca sulla base del titolo costituito dall’ingiunzione è stata oggetto di controversie tra comuni e conservatorie locali: Le conservatorie, sulla base della circolare 4/T 2008 Agenzia Territorio e di sentenze favorevoli, sostenevano che l’ingiunzione non fosse titolo sufficiente per l’iscrizione dell’ipoteca e per l’applicazione delle esenzioni di cui agli artt. 47 e 47-bis del DPR 602.
  • La soluzione pare essere arrivata con la risoluzione Agenzia entrate 149/E 12/12/2017 che ritiene legittima l’iscrizione ipotecaria con ingiunzione in esenzione di spese. Tuttavia la questione non pare definitivamente risolta e le conservatorie possono creare ostacoli.

PROCEDURE ESECUTIVE

DEBITI SOTTO I 1.000 EURO

Art. 1 co. 544 L. 228/2012:

“In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l’ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo”.

La procedura esecutiva prende avvio con il pignoramento che può avere ad oggetto: somme, beni mobili e beni immobili.

PIGNORAMENTO MOBILIARE

Art. 62 del D.P.R. 602/1973

E’ previsto un limite di pignorabilità: »I beni di cui all’art.515, terzo comma, c.c. possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti o indicati dal debitore non appaia sufficiente per la soddisfazione del credito».

PIGNORAMENTO CREDITI PRESSO TERZI

Art.72 bis D.P.R. 602/73:

L'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

  1. nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
  2. alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

L'atto di cui sopra può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2. e cioè secondo le norme del codice civile.

LIMITI DI PIGNORABILITÀ STIPENDIO, SALARIO E PENSIONE

Art.72 ter D.P.R. 602/73

  • 1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.
  • 2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro (“il quinto dello stipendio”).
  • 2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai punti 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

ART. 76 D.P.R. 602/1973:

Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 c.p.c (intervento nell’esecuzione dei creditori con titolo esecutivo) del codice di procedura civile, il Concessionario della Riscossione:

  1. non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
  2. nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se e' stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

N.B. Le esecuzioni dei pignoramenti immobiliari necessitano dell’intervento dell’Ufficiale della Riscossione di cui all’art. 42 del D.Lgs 112/1999 (che esercita le funzioni dell’ufficiale giudiziario).

ART.1 COMMA 537 E SS DELLA LEGGE 228/2012

  • I Concessionari sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo, in seguito alla presentazione di un’apposita dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore stesso;
  • La richiesta di sospensione deve essere presentata dal contribuente entro 60 giorni dalla notifica da parte del concessionario per la riscossione del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario.

La richiesta di sospensione può essere presentata per i seguenti motivi: 

  1. prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; 
  2. provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore; 
  3. sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore; 
  4. sospensione giudiziale; 
  5. un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore; 
  6. qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso. 
  • Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della richiesta di sospensione, il Concessionario trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal contribuente e la documentazione allegata;
  • L’ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al Concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo;
  • In attesa della comunicazione dell’ente creditore l’esecuzione è sospesa;
  • Se l’ente creditore non invia risposta entro 220 giorni dalla richiesta di sospensione presentata dal contribuente, il debito è annullato di diritto.